Dopo lunga attesa, il 3 dicembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (cioè il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement, PANGPP) criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.
Contesto attuale
Il Piano d’azione determina i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che i prodotti devono rispettare per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi della pubblica amministrazione.
Il PANGPP si integra, in quanto piano nazionale di ristrutturazione degli edifici pubblici, con la recente Direttiva EPBD IV (Energy Performance of Building Directive, altrimenti detta “Direttiva Case Green”) che ha lo scopo di decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo con il goal finale delle “emissioni zero” nel 2050 e con il nuovissimo Construction Products Regulations CPR 2024/3110 già in essere.
Per gli edifici residenziali, ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà ridurre il consumo medio di energia del 16% entro il 2030, e di almeno il 20% entro il 2035.
Per gli edifici non residenziali, la direttiva prevede che entro il 2030 ne venga ristrutturato il 16%, ed entro il 2033 il 26%.
Per quelli di nuova costruzione, sia residenziali sia non residenziali, la direttiva prevede che debbano essere a “emissioni zero” a partire dal primo gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica.
A cosa servono i CAM
I criteri ambientali minimi sono funzionali all’applicazione dei principi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica e forniscono il riferimento per la verifica dei contributi significativi ad almeno uno o più dei sei obiettivi ambientali individuati dai Reg. UE 2020/852 e 2021/241 ovvero:
- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un’economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
I Criteri Ambientali Minimi definiti nel PANGPP sono “coerenti con un approccio olistico (cioè nell’insieme della sua contestualizzazione) di architettura eco-sostenibile basata sull’integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell’ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte consentendo quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri”.
La promozione della circolarità nell’edilizia, anche in questo caso diventa il fondamentale andando a considerare anche i criteri legati alla LCA (Life Cycle Assessment, cioè la valutazione del ciclo di vita introdotto anche nella EPBD) condotta secondo le norme UNI EN 15643, UNI EN 15978, UNI EN 15804, che è anche alla base del programma “Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings” : uno strumento volontario di valutazione e rendicontazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici, basato sulla circolarità.
Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
Entrando ora nel merito delle novità assolute che interessano il settore del vetro, riporto i nuovi criteri previsti :
1– Possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto indicante, qualora previsto, il logo di Accredia o analogo ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, il logo dell’Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza.
2– Il controllo della radiazione solare diretta nell’ambiente interno, prevede che le superfici trasparenti esterne degli edifici orizzontali, inclinate e verticali con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud, siano dotate di sistemi di ombreggiamento fissi o di schermature solari mobili esterne; in questo caso il sistema deve consentire il raggiungimento – nella stagione di raffrescamento estivo – di un valore del fattore di trasmissione solare totale gtot pari o migliore della Classe 3 come definito dalla UNI EN 14501, considerando che tali sistemi non impediscano l’ingresso della radiazione solare in periodo invernale (apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggiamento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3.
Nel caso di impossibilità tecnica o autorizzativa documentata e argomentata dal professionista, per soddisfare questi criteri si potranno utilizzare , per esempio, vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate isolanti o poste all’interno dell’ambiente; le vetrate devono essere conformi alla certificazione di prodotto Marchio UNI per vetrate isolanti secondo la norma UNI EN 1279.
3-Per gli edifici dove il vetro è componente preponderante prevista dal progetto oppure già presente in facciate continue o parapetti, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che, nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, installi vetri conformi alla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d’uso.
4-Un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, va anche all’operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all’ETS (Emission Trading System), equivalente al 90% per il vetro piano per edilizia.
L’applicazione delle valutazioni secondo i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) integrano ora alcuni strumenti volti a permetter l’evidenza qualitativa e prestazionale degli elementi in vetro.
L’applicazione della norma UNI 7697-sicurezza nelle applicazioni vetrarie e il rispetto dei requisiti qualitativi previsti dall’applicazione dalle Regole di Concessione del Marchio UNI per il prodotto vetrocamera favoriranno l’uniformarsi di standard di livello, evitando di lasciare al caso la scelta di elementi fondamentali per la funzionalità dell’involucro edilizio.
Certamente questo avrà un riflesso anche nell’ambito privato dato il crescente interesse determinato dall’incedere di normative sempre più stringenti in tema di impatto ambientale.
a cura di Andrea Stevanato, Responsabile Tecnico Civ System - Civ Consulting - [email protected]

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